La conversione in legge (n. 233 del 29 dicembre 2021) del D.L. 152/2021, in attuazione del PNRR, ha definitivamente concluso il processo di revisione di alcune previsioni contenute nel Codice Civile in materia di contratti di trasporto e spedizione.
L’obiettivo del legislatore è stato in primo luogo quello di
- “svecchiare” il regime in materia di responsabilità vettoriale, nei casi di trasporto di merci, e
- adeguare la disciplina codicistica ai maggiori orientamenti giurisprudenziali soprattutto con riferimento alle fattispecie del trasporto multimodale e della spedizione.
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Le principali novità introdotte con la riforma in oggetto consistono nella revisione dei seguenti articoli del Codice Civile:
Art. 1696
Con riferimento alle previsioni sulla limitazione del risarcimento da parte del vettore, nel caso di danno per perdita o avaria delle cose trasportate, vengono introdotte due importanti previsioni
- al comma 2, è stato inserito il richiamo all’applicazione della normativa nazionale e/o internazionale di volta in volta applicabile, rispetto alla specifica modalità di trasporto utilizzata (su strada, aereo, marittimo e ferroviario), in materia di limitazione del risarcimento da parte del vettore;
- al comma 3, è stata finalmente disciplinata la fattispecie del c.d. trasporto multimodale, ovvero del trasporto effettuato mediante diverse modalità di trasporto. In particolare il comma in esame prevede che qualora non sia possibile individuare in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento del danno dovuto dal vettore è pari a 1 euro per ogni chilogrammo della merce perduta nei casi di trasporti nazionale mentre nei trasporti internazionali la limitazione del risarcimento è pari a 3 euro per ogni chilogrammo.
Art. 1737
La previgente formulazione dell’articolo è stata sostituita con una previsione nella quale si precisa che lo spedizioniere ha l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, qualora sia dotato di poteri di rappresentanza, uno o più contratti di trasporto, anche con più vettori, e di compiere ogni operazione accessoria all’obbligazione principale.
Art. 1739
La previsione sugli obblighi dello spedizioniere è stata riformata nel senso di introdurre un generale impegno a seguire le istruzioni del mandante (eliminando dunque ogni riferimento a specifici elementi quali la scelta della via, del mezzo o della modalità di trasporto), nonché di affermare che sullo spedizioniere non grava alcun obbligo ad assicurare la merce spedita, salva diversa indicazione del mandante (e non più salvo gli usi contrari, come nella versione previgente).
Art. 1741
In materia di riconoscimento della responsabilità vettoriale in capo allo spedizioniere che assume l’impegno del trasporto con mezzi propri o altrui, è stato inserito un richiamo espresso all’applicazione delle previsioni dell’art. 1696, sopra citato, in materia di limitazione del danno per perdita o avaria delle merci trasportate.
Art. 2761
Le novità introdotte con l’articolo in esame hanno una particolare rilevanza nella pratica, in quanto viene espressamente riconosciuta la natura privilegiata dei crediti derivanti dal contratto di trasporto, di spedizione, del mandatario nonché del sequestratario o depositario della merce.
Inoltre è previsto che il privilegio riconosciuto al soggetto creditore può essere esercitato sulle cose trasportate o spedite fino al momento in cui rimangono nella detenzione di quest’ultimo e anche sui beni oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito reclamato, purché tale trasporto rientri in un unico contratto quadro con il medesimo committente.
È stato inoltre espressamente inserito il richiamo alla natura privilegiata delle spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere, nonché delle spese relative al pagamento dei diritti doganali anticipati dal mandatario per conto del mandante.
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Oltre alle importanti modifiche al codice civile, la norma in commento contiene importanti misure, anche di carattere economico, volte ad accelerare lo sviluppo e il potenziamento della c.d. “Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale”, anche mediante il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle funzioni di soggetto attuatore del progetto. Viene dato, dunque, rilievo strategico alla parte software e informatica della supply chain logistica, in linea con i recenti sviluppi del mercato.