La riforma della giustizia civile


1. Premessa: obiettivi e tempistiche della riforma

Dopo il via libera al Senato, in data 25 novembre 2021 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (“Legge Delega”)[1].

La riforma della giustizia civile, finalizzata alla riduzione della durata dei processi di almeno il 40%, è uno degli obiettivi concordati con l’Unione Europea per accedere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”).

La Legge Delega presenta un duplice contenuto: da una parte (la più rilevante), attribuisce effettivamente al Governo la facoltà di implementare la riforma della giustizia civile; dall’altra, modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali.

Quanto alle tempistiche, la Legge Delega fissa il termine di un anno dalla sua entrata in vigore per l’adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi attutativi della riforma della giustizia civile, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo. D’altra parte, le modifiche dirette alla disciplina vigente si applicheranno ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge.

Le principali novità inerenti il processo di primo grado e le impugnazioni, nonché le altre misure oggetto della Legge Delega, verranno analizzate qui di seguito[2].

2. Processo di primo grado

Rilevanti principi e criteri direttivi sono dettati per la riforma del processo di primo grado.

In merito, la Legge Delega prevede anzitutto un netto restyling della disciplina del processo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, con il fine di assicurarne la concentrazione e la ragionevole durata.

2.1 La modifica del contenuto dell’atto di citazione e della comparsa di risposta e la valorizzazione delle fasi anteriori alla prima udienza

Al fine di definire il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti, viene previsto che:

  • nell’atto di citazione, l’attore dovrà esporre la causa petendi in modo chiaro e specifico, nonché indicare specificamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti da depositare;
  • nella comparsa di risposta, il convenuto dovrà proporre tutte le sue difese e contestare in maniera specifica i fatti costitutivi dedotti dall’attore, nonché indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti da depositare;
  • nell’ambito di una memoria anteriore alla prima udienza, l’attore possa (a) proporre, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eccezioni conseguenti alla comparsa di risposta del convenuto; (b)chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa di un terzo; (c) precisare e modificare le proprie argomentazioni; (d) nonché, sempre a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e depositare documenti;
  • a sua volta, nell’ambito di una successiva memoria anteriore alla prima udienza, il convenuto possa modificare le proprie argomentazioni e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e depositare nuovi documenti;
  • entro un ulteriore termine anteriore alla prima udienza, le parti possano replicare alle domande e alle eccezioni formulate nelle precedenti memorie integrative e indicare la prova contraria.

2.2 La valorizzazione della prima udienza

Alla prima udienza le parti dovranno comparire personalmente per esperire il tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo, il Giudice dovrà decidere sulle istanze istruttorie e la successiva udienza per l’assunzione delle prove dovrà tenersi entro 90 giorni.

2.3 Modifiche riguardanti la fase decisoria

La Legge Delega prevede specifiche scansioni temporali al fine di favorire la riduzione della durata dei procedimenti. In particolare, nell’ipotesi in cui non si proceda ex art. 281-sexies c.p.c., è previsto che il Giudice fissi l’udienza finale e assegni:

  • un termine perentorio non superiore a 60 giorni prima di tale udienza per la precisazione delle conclusioni;
  • termini perentori non superiori a 30 e 15 giorni prima di tale udienza per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo espressa rinunzia delle parti.

2.4 La possibilità per il Giudice di formulare una proposta conciliativa

Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, il Giudice può tentare di esperire il tentativo di conciliazione.

2.5 Il nuovo “procedimento semplificato di cognizione

Il suo campo d’applicazione si estende a tutte le controversie – monocratiche o collegiali – nelle quali i fatti in causa siano tutti non controversi, l’istruzione basata su prova documentale o di pronta soluzione o che comunque non presentino profili di complessità.

2.6 Le ordinanze provvisorie

Nelle controversie di competenza del Tribunale in materia di diritti disponibili, il Giudice ha la possibilità di pronunziare ordinanza provvisoria (di accoglimento o di rigetto) della domanda proposta, quando quest’ultima, ovvero le difese del convenuto, risultino manifestamente fondate[3].

2.7 Rapporti fra Collegio e Giudice monocratico

È prevista una nuova disciplina dei rapporti tra il Collegio e il Giudice monocratico.

Inoltre, la Legge Delega prevede: (i) la riduzione dei casi in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale, (ii) la rideterminazione della competenza del Giudice di Pace, nonché (iii) l’assimilazione di tali riti al procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Parimenti, sono previste procedure semplificate o accelerate per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o relativamente alle procedure di insolvenza (Regolamento UE n. 2012/1215 e Regolamento UE n. 2015/848).

3. Impugnazioni

La Legge Delega interviene anche sul regime generale delle impugnazioni.

3.1 Appello

In particolare, quanto al giudizio di appello, la delega stabilisce:

  • la possibilità per la parte di (i) ottenere l’inibitoria della sentenza di primo grado sulla base di una prognosi di manifesta fondatezza dell’impugnazione o, alternativamente, di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza, e (ii) riproporre l’istanza di sospensione nel corso del giudizio di appello sulla base di elementi sopravvenuti alla proposizione dell’impugnazione;
  • la modifica della disciplina del filtro in appello, chiarendo la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l’impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta;
  • la centralità del consigliere istruttore, quale Giudice deputato alla trattazione della controversia prima della sua rimessione in decisione;
  • l’armonizzazione delle norme relative alla fase decisoria, nella parte relativa alla precisazione delle conclusioni e allo scambio degli scritti conclusivi, a quella prevista per il primo grado;
  • la riduzione delle ipotesi in cui il Giudice di appello è tenuto a rimettere la causa in primo grado, limitandole ai soli casi di violazione del contraddittorio.

3.2 Giudizio di Cassazione

Per quanto riguarda il Giudizio di Cassazione, la Legge Delega prevede, inter alia, la soppressione della c.d. sezione filtro e l’introduzione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, in presenza di uno di tali esiti, il Giudice è tenuto a comunicarlo alle parti, lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso[4].

Inoltre, viene prevista la possibilità per il Giudice di merito di richiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione relativamente ad una questione esclusivamente di diritto e di particolare importanza, che presenta gravi difficoltà interpretative e che è suscettibile di porsi in numerose controversie. Il rinvio pregiudiziale sospende il giudizio di merito e la Corte di Cassazione enuncia il principio di diritto, vincolante nel giudizio a quo.

Da ultimo, viene introdotta una nuova ipotesi di revocazione, nel caso in cui il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali o a uno dei suoi Protocolli.

4. Altri interventi oggetto della delega

La Legge Delega contiene principi e criteri direttivi volti, inter alia, a:

  • modificare il processo esecutivo (ad es., eliminazione della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva per agire in executivis; sospensione dei termini di efficacia del precetto nel caso in cui il creditore proceda alla ricerca telematica dei beni da pignorare; interventi diretti a razionalizzare e ad accelerare l’espropriazione immobiliare; individuazione di criteri volti a determinare l’ammontare e il termine di durata delle astreintes di cui all’art. 614-bis c.p.c.; possibilità, a certe condizioni, che anche il Giudice dell’Esecuzione possa disporre tali misure coercitive indirette);
  • rendere obbligatorio, salvo casi eccezionali, il deposito telematico di atti e documenti;
  • prevedere la possibilità che talune udienze si svolgano in modalità telematica, o comunque mediante il deposito di note scritte, recependo le soluzioni emergenziali introdotte per far fronte alla pandemia da Covid-19;
  • modificare la disciplina relativa all’Ufficio per il Processo, prevedendone l’istituzione anche presso la Corte di Cassazione;
  • incentivare il ricorso alle notificazioni telematiche;
  • rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, prevedendo, in particolare, che in caso di responsabilità aggravata la parte possa essere condannata al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende, nonché che possano esservi delle conseguenze processuali o economiche a fronte dell’ingiustificato rifiuto a consentire l’ispezione ex art. 118 c.p.c., o dell’inadempimento all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
  • modificare la norma sul difetto di giurisdizione, recependo l’orientamento giurisprudenziale che ne consente la rilevabilità d’ufficio in appello soltanto a fronte di uno specifico motivo di impugnazione ed escludendo che in fase di gravame possa essere eccepito dall’attore che ha avviato il giudizio di primo grado;
  • unificare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti.

Infine, specifici criteri e principi direttivi sono infine dedicati ai procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all’istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

5. Modifiche alla legislazione vigente

Come anticipato, la Legge Delega introduce alcune modifiche alla legislazione vigente destinate ad essere applicate ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge.

Alcune di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

In particolare, in materia di esecuzione forzata, la Legge Delega interviene sul foro competente per l’espropriazione forzata di crediti, quando il debitore sia una pubblica amministrazione[5], e sulla procedura di pignoramento nell’espropriazione presso terzi[6].


[1] La Legge Delega, sebbene approvata nella stessa versione del testo votato dal Senato, non è stata ancora pubblicata ufficialmente.

[2] In una successiva Newsletter si prenderanno invece in considerazione le novità riguardanti l’arbitrato, la mediazione e la negoziazione assistita.

[3] In particolare, si specifica che:

(i) l’ordinanza provvisoria di accoglimento sia provvisoriamente esecutiva;

(ii) entrambe le ordinanze siano reclamabili;

(iii) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua dinanzi ad un diverso magistrato.

[4] Specularmente al giudizio di appello, la riforma prevede che il ricorso in Cassazione debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi di impugnazione.

[5] Si prevede che sia competente il Giudice del luogo dove ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura di Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

[6] Si prevede che il creditore, entro la data della udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, sia tenuto a notificare al debitore e al terzo pignorato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.


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