È entrato in vigore il 27 maggio 2021 il decreto adottato in data 12 maggio 2021 dal Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in materia di mobilità sostenibile e mobility management.
Il decreto attua la previsione di cui all’art. 229, comma 4, del D.L. “Rilancio” (n. 34 del 19/05/2020) e si inserisce nel novero delle misure finalizzate al perseguimento di obiettivi ambientali e sociali che garantiscano una maggiore sostenibilità delle aree urbane e metropolitane e la riduzione dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare.
Queste le novità di maggiore interesse per gli operatori.
Obbligo di adottare un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)
Il provvedimento impone alle imprese e alle pubbliche amministrazioni che abbiano unità locali con più di 100 dipendenti, ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di adottare entro il 31 dicembre di ogni anno un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale (PSCL).
In fase di prima applicazione, i PSCL dovranno essere adottati entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Nella redazione ed implementazione dei piani, le aziende potranno avvalersi delle linee guida che saranno emanate dai competenti Ministeri entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Obbligo di nominare un mobility manager aziendale
Le medesime imprese hanno altresì l’obbligo di nominare, ai fini dell’adozione del PSCL, un mobility manager aziendale, figura specializzata “nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente” ed in possesso “di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente”.
Al mobility manager aziendale sono attribuite funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.
Egli dovrà in particolare occuparsi della cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente, attivare iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile, promuovere, con il mobility manager d’area nominato dai Comuni, iniziative di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e di quelli ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo, supportare il mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di infomobilità.
Alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni non rientranti tra i soggetti obbligati di cui sopra è comunque attribuita la facoltà di procedere alla redazione del PSCL ed alla nomina del mobility manager aziendale.
Il mobility manager d’area
I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenuti a nominare anche un mobility manager d’area che svolge funzioni di supporto all’Amministrazione stessa nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile nonché nell’attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.
I requisiti e la nomina del mobility manager
Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area devono essere nominati “tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti e della tutela dell’ambiente”.
Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, il decreto prescrive inoltre che entrambe le figure siano individuate “tra il personale in ruolo” in possesso dei citati requisiti di competenza professionale e/o esperienza.
Non così per le imprese, alle quali il decreto prescrive di assicurare “che i mobility manager aziendali siano in possesso dei requisiti” di competenza professionale e/o esperienza nei settori sopra menzionati, senza imporre anche che gli stessi siano designati tra i soggetti appartenenti all’organizzazione aziendale.
Deve dunque ritenersi che il ruolo possa essere assunto anche da consulenti esterni in possesso dei requisiti di professionalità e competenza sopra indicati.