Emergenza Covid-19 – Italia insolvenza e crisi d’impresa


Con il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (il c.d. “Decreto Liquidità”), il Governo italiano ha adottato nuove urgenti misure, tra le altre, in materia di insolvenza al fine di (i) preservare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza Covid-19, con particolare riguardo a quelle che prima della pandemia erano in una situazione di equilibrio economico-finanziario e (ii) assicurare il buon esito dei procedimenti per la risoluzione della crisi d’impresa già pendenti.

1. Improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza delle grandi imprese depositati dal 9 marzo

I Tribunali dichiareranno improcedibili i ricorsi depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 per la dichiarazione di fallimento ovvero dello stato di insolvenza delle imprese di cui al D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. Decreto Prodi-bis).

Fanno eccezione alla predetta regola, i ricorsi eventualmente presentati dal Pubblico Ministero con contestuale istanza per l’emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa.

2. Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti

In estrema sintesi, il Decreto Legge ha previsto quanto segue:

(i) l’automatica posticipazione di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati dai Tribunali competenti, i cui termini siano scaduti o abbiano a scadere tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;

(ii) in caso di procedimenti per l’omologazione di concordati preventivi o di accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti al 23 febbraio 2020, l’attribuzione alle società istanti della facoltà, prima dell’udienza di omologazione, di:

  • ­ richiedere al Tribunale competente un termine non superiore a novanta giorni per la presentazione di un nuovo piano concordatario o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in sostituzione di quello già depositato;
  • depositare una memoria con l’indicazione dei nuovi termini di adempimento del piano concordatario o dell’accordo di ristrutturazione depositati, purché il differimento di questi termini non sia superiore a sei mesi;

(iii) in caso di procedimenti c.d. con riserva o in bianco, per i quali il Tribunale competente abbia già concesso alla società istante il termine per la presentazione del piano concordatario/accordo di ristrutturazione dei debiti, l’attribuzione alla predetta società della facoltà di richiedere al Tribunale una ulteriore proroga di novanta giorni del termine per il deposito, per motivi sopravvenuti per effetto dell’emergenza Covid-19.

3. Differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza

L’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, con contestuale abrogazione della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942, come successivamente modificato), originariamente prevista per il prossimo 14 agosto 2020, è differita al 1° settembre 2021.

4. Sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale sociale e di scioglimento delle società

Considerata l’anomala situazione in corso, che potrebbe comportare perdite di capitale sociale anche per società che, prima, si trovavano in buone condizioni economico-finanziarie ed erano performanti, sino al 31 dicembre 2020 non troveranno applicazione le norme del Codice Civile che impongono la riduzione del capitale sociale per perdite (Artt. 2446 c. 2 e 3, 2447, 2482 bis c. 4-6, 2482 ter) o lo scioglimento della società per la riduzione o la perdita del capitale sociale (Artt. 2484, c. 1, n. 4 e 2545 duodecies), per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.

5. Principi di redazione del bilancio d’esercizio

In deroga agli applicabili principi di redazione del bilancio, le società potranno, comunque, redigere il bilancio relativo all’esercizio 2020 nella prospettiva della continuità aziendale se questa fosse risultata sussistente nel precedente bilancio d’esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020, ancorché non approvato.

6. Deroga alla postergazione dei finanziamenti soci

In deroga agli Artt. 2467 e 2497 quinquies del Codice Civile, il rimborso dei finanziamenti effettuati, a favore di società in situazione di disequilibrio economico-finanziario, dai soci o da coloro che esercitano attività di direzione e coordinamento nel periodo tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 non sarà postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.


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