1. La Direttiva (UE) 2024/1203 che riformula il sistema comunitario sulla tutela penale dell’ambiente
I principali contenuti
La Direttiva 2024/1203:
- elabora norme minime sulla definizione dei reati e delle sanzioni, allo scopo di prevenire e contrastare il crescente fenomeno della criminalità ambientale;
- criminalizza, tra gli altri, (i) la fabbricazione, commercializzazione o uso illegale di sostanze, qualora tali condotte provochino o possano provocare “il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora”, e qualora tali sostanze siano soggette alle restrizioni previste dalla legislazione in materia di sostanze chimiche, (ii) l’immissione, la messa a disposizione o l’esportazione illegali di materie prime o prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, (iii) la produzione, commercializzazione, uso o rilascio digas fluorurati ad effetto serra o di “prodotti e apparecchiature, e di loro parti, che [li] contengono […] o il cui funzionamento dipende da tali gas, o la messa in funzione di tali prodotti e apparecchiature” e (iv) il riciclaggio illegale delle navi. Tali condotte costituiscono “reati qualificati” qualora provochino “la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all’interno di un sito protetto” oppure “danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat o […] alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque”, e siano illecite e poste in essere “quanto meno per grave negligenza”;
- prevede l’inasprimento delle sanzioni che comprendono, per le persone fisiche, pene fino a 10 anni di reclusione e, per le persone giuridiche, sanzioni pecuniarie che ammontano ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di euro.
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europeadel 30 aprile 2024
Tempistiche: in vigore dal 20 maggio 2024; da recepire entro il 21 maggio 2026
2. Il Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti
I principali contenuti
Il Regolamento 2024/1157:
- è finalizzato a: i) rafforzare l’applicazione delle norme per impedire le spedizioni illegali di rifiuti all’interno dell’UE e verso paesi terzi; ii) aumentare la tracciabilità delle spedizioni di rifiuti all’interno dell’UE; e iii) agevolare il riciclaggio e il riutilizzo;
- si applica alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi; alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi; alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi, nonché alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi;
- stabilisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, nonché del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- vieta le spedizioni intra-UE di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento, a meno che non siano concordati e autorizzati mediante procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta;
- dispone previsioni specifiche per le spedizioni di particolari tipologie di rifiuti tra cui, a titolo esemplificativo, il divieto di esportazione verso Paesi non appartenenti all’OCSE di rifiuti di plastica non pericolosi e di determinati quantitativi di rifiuti o miscele di rifiuti contenenti o contaminati da POP (i.e. Persistent Organic Pollutants);
- prevede la digitalizzazione dello scambio di informazioni e documentazione tramite un sistema centrale gestito dalla Commissione;
- rafforza i poteri di ispezione e monitoraggio attribuiti alla Commissione Europea e prevede l’obbligo per gli esportatori di assicurare che gli impianti di destinazione siano stati sottoposti ad audit, in linea con gli obiettivi di protezione ambientale e di tutela della salute pubblica e di gestione più sostenibile dei rifiuti UE.
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europeadel 30 aprile 2024
Tempistiche: in vigore dal 20 maggio 2024; si applica a partire dal 21 maggio 2026 salve alcune disposizioni specifiche ad efficacia differenziata
3. La Direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva relativa alle emissioni industriali
I principali contenuti
La Direttiva 2024/1785:
- ha ampliato l’ambito di applicazione della Direttiva 2010/75/UE, ad esempio, alla fabbricazione di batterie con una capacità di produzione pari o superiore a 15.000 tonnellate di celle di batterie all’anno e all’estrazione su scala industriale dei minerali indicati dalla Direttiva stessa;
- ha ridotto gli oneri burocratici prevedendo lo sviluppo di sistemi per le autorizzazioni elettroniche delle installazioni e l’attuazione di procedure elettroniche di autorizzazione entro il 31 dicembre 2035;
- stabilisce altresì una maggiore incidenza delle Best Available Techniques (“BAT”), ossia le migliori tecniche disponibili volte ad ottenere un elevato livello di protezione non solo dell’ambiente, ma anche della salute umana e della protezione del clima. Le conclusioni sulle BAT includeranno le tecniche emergenti, ossia tecniche innovative per le attività industriali, nonchéi livelli di prestazione ambientale associati a tali tecniche;
- prescrive che il gestore dell’installazione debba predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale che comprenda, tra le altre, misure volte alla prevenzione della produzione di rifiuti ed alla prevenzione e/o riduzione dell’uso ed emissione di sostanze pericolose, nonché un piano di trasformazione che contenga informazioni sulle modalità di trasformazione dell’installazione da parte del gestore nel periodo 2030 -2050, al fine di contribuire allo sviluppo di un’economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro tale termine. Il sistema di gestione ambientale dovrà essere periodicamente riesaminato per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia;
- interviene in maniera rilevante anche sulle sanzioni, richiedendo che gli Stati Membri stabiliscano per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della stessa, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni amministrative di natura pecuniaria e sanzioni penali. In particolare, per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, l’importo massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria è pari almeno al 3% del fatturato annuo del gestore nell’Unione nell’esercizio precedente quello in cui la sanzione è imposta;
- introduce, nelle ipotesi di danno alla salute umana a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della Direttiva 2024/1785, la possibilità per i soggetti interessati di chiedere un indennizzo da parte della persona fisica o giuridica che abbia commesso tale violazione.
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 luglio 2024
Tempistiche: in vigore dal 4 agosto 2024; da recepire entro il 1 luglio 2026
3.1 IL REGOLAMENTO (UE) 2024/1244 SULLA COMUNICAZIONE DEI DATI AMBIENTALI E LA CREAZIONE DI UN PORTALE SULLE EMISSIONI
I principali contenuti
Il Regolamento 2024/1244:
- è finalizzato a:
- migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni così da agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale;
- permettere il monitoraggio dell’inquinamento industriale per contribuire alla sua prevenzione e riduzione;
- stabilisce norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali ove si svolgono una o più attività indicate nell’allegato I del Regolamento (UE) 2024/1244;
- istituisce un portale sulle emissioni industriali sotto forma di una banca dato online.
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 2 maggio 2024
Tempistiche: in vigore dal 22 maggio 2024; applicabile dal 1 gennaio 2028
4. Il Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra
I principali contenuti
Il Regolamento 2024/573:
- si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), nell’allegato II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e nell’allegato III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze; ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- stabilisce disposizioni per il contenimento dei gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas. Tale contenimento comprende misure di prevenzione delle emissioni, misure sui controlli e sui sistemi di rilevamento delle perdite, sulla tenuta di registri, sul recupero e la distruzione, sulla responsabilità estesa del produttore e in materia di certificazione e formazione;
- contempla disposizioni volte a restringere l’immissione sul mercato e la vendita di determinati prodotti ed apparecchiature, nonché previsioni relative alla loro etichettatura. In relazione a quest’ultima, è stato da ultimo approvato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174, che disciplina il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature, applicabile dal 1° gennaio 2025. Per i medesimi fini di restrizione, il Regolamento 2024/573 prevede altresì disposizioni volte a controllare l’utilizzo di determinate sostanze;
- istituisce un “Calendario di produzione” degli idrofluorocarburi e consente l’immissione sul mercato di questi ultimi solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato una quota ai produttori e agli importatori. La Commissione, infatti, ha il compito gestire il c.d. “portale F-Gas” ossia un sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra;
- contiene nuove disposizioni in materia di: i) scambi commerciali riguardanti le importazioni e le esportazioni di F-gas e di prodotti/apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas; e ii) controlli del commercio, tramite l’introduzione di obblighi di vigilanza;
- prevede, altresì,norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europeadel 20 febbraio 2024
Tempistiche: in vigore dal 11 marzo 2024; con l’applicazione di talune previsioni a partire dal 2025
5. La Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia
I principali contenuti
La Direttiva 2024/1275:
- prevede l’adozione da parte degli Stati Membri di “Piani Nazionali di Ristrutturazione”per aumentare l’efficienza energetica degli edifici, imponendo requisiti minimi di prestazione energetica;
- prevede una ristrutturazione degli edifici non residenziali, dando priorità a quelli con le peggiori prestazioni energetiche;
- prevede, con riguardo agli edifici residenziali, che gli Stati Membri riducano nel tempo il consumo energetico primario medio, dando priorità agli edifici con le peggiori prestazioni energetiche;
- promuove l’installazione di impianti solari su edifici pubblici e non residenziali con scadenze specifiche ed impone l’inclusione di punti di ricarica per veicoli elettrici e parcheggi per biciclette all’interno dei progetti di nuovi edifici residenziali e non residenziali;
- introduce una metodologia standard per determinare la prestazione energetica e i livelli di emissioni di gas a effetto serra degli edifici lungo tutto il loro ciclo di vita, e stabilisce un modello-tipo di certificato energetico per garantire l’uniformità dei certificati;
- impone l’obbligo di assicurare che i certificati energetici vengano redatti in caso di specifici eventi trigger, quali ristrutturazioni significative e vendita di edifici e conferma gli obblighi di informativa relativi ai certificati di prestazione energetica attualmente vigenti in caso di vendita o locazione di un edificio;
- istituisce il divieto di installazione di caldaie a combustibili fossili entro il 2040, con la cessazione degli incentivi finanziari per le caldaie indipendenti già a partire dal 2025;
- prevede che, a partire dal 2030, tutti i nuovi edifici privati dovranno essere a zero emissioni, mentre quelli pubblici dovranno conformarsi già dal 2028;
- rimette agli Stati Membri la determinazione delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle normative nazionali di recepimento della Direttiva 2024/1275.
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europeadell’8 maggio 2024
Tempistiche: in vigore dal 28 maggio 2024, da recepire entro il 29 maggio 2026
6. Il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura
I principali contenuti
Il Regolamento 2024/1991:
- istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri dovranno attuare misure efficaci volte a raggiungere, entro il 2050, il ripristino di tutti gli ecosistemi che lo richiedono e contribuire al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici;
- contempla una serie di obblighi a carico degli Stati Membri, tra cui il ripristino: (i) degli ecosistemi marini (ii) degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, (iii) degli ecosistemi forestali, agricoli e urbani;
- considera gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili come impianti di interesse pubblico prevalente nell’ambito della valutazione e bilanciamento di interessi ai fini della loro realizzazione;
- obbliga gli Stati Membri a predisporre un piano nazionale di ripristino e ad effettuare verifiche e monitoraggi al fine di individuare le misure di ripristino necessarie. Tale piano copre il periodo fino al 2050, con scadenze intermedie corrispondenti alle finalità ed agli obblighi previsti dal regolamento stesso;
- dispone che gli Stati Membri pianifichino un progetto del piano nazionale di ripristino; da presentare alla Commissione entro settembre 2026;
- fissa obblighi di comunicazione e di monitoraggio rispetto alle attività previste nel piano.
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europeadel 29 luglio 2024
Tempistiche: in vigore dal 18 agosto 2024
7. Novità in materia di Emission Trading System (ETS)
La Fase IV ETS
Il sistema ETS, originariamente introdotto dalla Direttiva (CE) 2003/87 – istitutiva di un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra – è stato suddiviso in quattro periodi di trading, noti come “fasi”.
All’esito della revisione del sistema ETS per la fase IV (2021-2030), è stata adottata la Direttiva (UE) 2023/959, entrata in vigore il 5 giugno 2023, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
I principali contenuti
La Direttiva 2023/959, nell’ambito della Fase IV ETS:
- ha ampliato il campo di applicazione del sistema ETS, includendovi:
- il settore del trasporto marittimo, a partire dal 2024;
- gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con potenza termica nominale totale superiore ai 20 MW, mediante la previsione di obblighi di monitoraggio e comunicazione, a partire dal 2024;
- ha previsto una graduale eliminazione delle quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo;
- ha creato un sistema ETS distinto per i settori dell’edilizia, del trasporto stradale egli ulteriori settori non contemplati dall’allegato I della direttiva 2003/87/CE, a partire dal 2027 (c.d. sistema ETS II);
- introduce l’obbligo, per gli operatori economici ai quali si applica il c.d. sistema ETS II (ovvero le attività elencate all’Allegato III della Direttiva 2023/959) di ottenere un’autorizzazione, rilasciata dall’autorità nazionale competente, ad emettere gas a effetto serra;
- prevede un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di “Scope 3”, ossia le emissioni indirette di gas a effetto serra generate nella catena del valore dell’impresa (comprese le emissioni a monte e a valle);
- contempla, a partire dal 1° gennaio 2028, la restituzione da parte dei soggetti regolamentati di un quantitativo di quote di emissioni pari alle emissioni totali di ciascun soggetto regolamentato, corrispondente alla quantità di combustibili immessi in consumo nel corso dell’anno precedente, in relazione alle attività elencate all’Allegato III della Direttiva 2023/959.
Aggiornamenti sull’attuazione della Direttiva 2023/959: Lo scorso 10 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato un preliminare Schema di decreto legislativo volto all’attuazione della Direttiva 2023/959 nell’ordinamento nazionale.