ESG e sostenibilità. Le numerose novità di fine 2023 e inizio anno


Il 2024 è l’anno decisivo per l’affermazione dei principi ESG (“environmental, social and governance”) e di sostenibilità, aspetti oramai cruciali e strategici per le società che sono tenute ad una profonda revisione di governance ed organizzazione interna, oltre che dei propri rapporti con filiera, investitori e consumatori (più in generale, con tutti gli stakeholders). Una necessità che deriva dal profondo e capillare consolidamento del quadro normativo, regolamentare e di vigilanza che ruota attorno ai fattori ESG e che, anche alla luce delle novità che hanno accompagnato la fine del 2023 e l’inizio del nuovo anno, produce effetti su tutte le società, a prescindere da settore di appartenenza e dimensione, interessando non solo quelle direttamente destinatarie degli obblighi normativi, ma anche quelle di minori dimensioni, parte della filiera produttiva.

A segnare questa svolta è, anzitutto, la definitiva applicazione, dal 1 gennaio 2024, della Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”) che obbliga, a partire dalle società di maggiori dimensioni, non solo a pubblicare il bilancio di sostenibilità, sulla base degli European Sustainability Reporting Standards (“ESRS”) – entrati in vigore lo scorso 25 dicembre, ma anche a rivedere la propria corporate governance affinché sia allineata ai principi di sostenibilità espressi dalla normativa. Si tratta, ad esempio, di interventi volti alla revisione di ruolo, responsabilità e compiti degli organi di amministrazione, gestione e controllo e di diverse funzioni (procurement, ufficio acquisti, affari legali, risorse umane etc.); all’aggiornamento di politiche e procedure di dovuta diligenza, anche con riferimento ai propri partner commerciali e alle aziende facenti parte della catena di fornitura; all’identificazione di rischi ed opportunità ESG e degli impatti climatici; alla descrizione delle politiche di diversity, di parità di trattamento, garanzia delle condizioni di lavoro dignitoso, dialogo ed inclusione sociale anche tramite la contrattazione collettiva; al rinnovamento delle disclosure e delle comunicazioni marketing; alla necessaria integrazione dei sistemi di gestione dei rischi e dei modelli 231; allo sviluppo di sistemi di reclamo efficaci nell’assicurare l’anonimato dei soggetti coinvolti e tali da rendere la ricezione della segnalazione occasione di dibattito interno alle società (si consideri in proposito la nota riforma del whistleblowing). Tutto ciò anche attraverso attività di stakeholder engagement.

Altrettanto rilevante è il ruolo che svolgerà la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CS3D”) (il cui testo finale è stato definitivamente approvato lo scorso 14 dicembre), grazie all’accordo politico raggiunto da Parlamento Europeo e Consiglio Europeo) e la cui entrata in vigore espanderà gli obblighi normativi derivanti dalla CSRD, soprattutto per quanto riguarda la corporate governance. Questa norma, infatti, ha una portata dirompente, forse anche più della CSRD, perché specifica e impone nuovi obblighi e responsabilità a cui società e amministratori saranno tenuti a conformarsi in relazione agli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente. Ad esempio, laddove la remunerazione variabile è collegata al contributo dell’amministratore alla strategia aziendale, la stessa potrà essere fissata tenendo anche in considerazione gli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Gli interventi resi necessari dalla CSRD, dunque, non potranno non tenere conto, fin da subito, dei principi e delle disposizioni della CS3D. Tra l’altro, vale ribadirlo, gli obblighi di entrambe queste norme producono effetti indiretti che ricadono sull’intera catena di fornitura, a prescindere dalle dimensioni delle società e dalla loro localizzazione geografica, imponendo un diverso modo di gestire e contrattualizzare i rapporti commerciali con i fornitori, che, del resto, potrebbe essere indicato anche nel modello 231 delle società e nelle policy adottate per implementarlo, come ad esempio la procedura “Know Your Customer”. Inoltre, la CS3D ribadisce l’attenzione che deve essere attribuita ai diritti fondamentali dei lavoratori e ai diritti sindacali.

Nell’adempiere a queste nuove disposizioni, le società dovranno considerare non solo l’impianto normativo esistente nell’ambito della sostenibilità, già particolarmente strutturato e complesso, ma dovranno guardare anche alla sua evoluzione e ulteriore espansione, già definita nelle politiche legislative dell’Unione Europea.

È imprescindibile, infatti, una lettura integrata degli obblighi relativi alla sostenibilità, che tenga conto, ad esempio, dei rapporti con il settore bancario e finanziario, che ha ricevuto, attraverso il Regolamento (UE) 2019/2088 (“SFDR”), una rigorosa e innovativa disciplina su classificazione ESG dei prodotti finanziari e disclosure delle informazioni. Allo stesso modo, occorre tenere conto degli effetti del Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro normativo che favorisce gli investimenti sostenibili (“Tassonomia”). Questa norma, oltre a imporre obblighi di disclosure, ha ridefinito il modo di gestire profili e rischi ambientali delle attività e degli investimenti, stabilendo – anche attraverso i numerosi regolamenti delegati che la supportano – i requisiti e i criteri per definire un’attività economica “ecosostenibile”.

Evoluzione normativa e maggiore attenzione del mercato ai temi della sostenibilità impongono alle imprese, in particolare, la necessità di prevenire i rischi – legali e reputazionali – di greenwashing e i potenziali contenziosi che ne derivano, rivedendo il contenuto di disclosure e comunicazioni marketing di vario tipo (compresi marchi, loghi e certificazioni) anche alla luce di iniziative legislative in avanzata fase di negoziazione. È quanto emerge dall’analisi integrata della proposta di direttiva Empowering Consumers(rispetto alla quale è stato già raggiunto l’accordo politico delle Istituzioni UE sul testo definitivo, approvato dal Parlamento Europeo il 17 gennaio), della proposta di direttiva Green Claimse della proposta di regolamento ESG Ratings, che definiscono obblighi, principi e standard già presi in considerazione da autorità di vigilanza e tribunali, sempre più spesso chiamati a pronunciarsi su casi di pratiche commerciali scorrette a danno di imprese e consumatori.

Allo stesso modo, gli strumenti di soft law stanno assumendo sempre maggiore rilevanza, venendo anche questi richiamati dalla normativa, dalle autorità e dai tribunali. Particolare importanza assumono, ad esempio, le aggiornate Linee Guida OCSE 2023, che già offrono utili indicazioni per l’allineamento delle imprese alle nuove previsioni in materia di disclosure e due diligence ESG.

Occorre considerare con grande attenzione anche le interpretazioni ed applicazioni delle diverse autorità di vigilanza rispetto al quadro regolamentare e normativo, che impongono alle società di sviluppare procedure, modelli di gestione e presidi che tengano conto correttamente dei principi ESG e di sostenibilità. Lo scorso 28 dicembre, Banca d’Italia ha comunicato che gli impegni degli intermediari finanziari vigilati assunti tramite i piani d’azione ESG – consegnati all’autorità a marzo 2023 – saranno monitorati tenendo conto, anche, delle evidenze e delle buone prassi pubblicate recentemente (rendendo necessario aggiornare, ove opportuno, i piani d’azione). In parallelo, lo scorso 14 dicembre, la European Banking Authority ha fornito chiarimenti sull’attività che, in linea con la recente evoluzione normativa, prevede di svolgere entro la fine del 2024 anche in relazione alle tematiche ESG, in particolare rispetto al tema della gestione dei rischi ESG. Due novità che si ripercuotono anche sulle società che ricevono finanziamenti e investimenti dagli intermediari vigilati, essendo chiamate a fornire le informazioni ESG di cui gli intermediari necessitano per conformarsi ad obblighi normativi e aspettative di vigilanza.

Come ulteriore spunto, ESMA ha già anticipato come saranno vigilati – in coordinamento con le Autorità nazionali – gli adempimenti agli obblighi della CSRD, pubblicando lo scorso 15 dicembre una consultazione sulle Guidelines on Enforcement of Sustainability Information. In Italia, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto di tali obblighi dovrebbero essere attribuiti alla CONSOB, come stabilito nel testo della legge di delegazione europea approvato dalla Camera il 20 dicembre e ora all’esame del Senato (contenente, tra l’altro, i principi e i criteri per il recepimento, entro il 6 luglio 2024, della CSRD).

Infine, le società, nel costante sforzo di allineamento al vasto insieme di disposizioni normative, regolamentari e di vigilanza relativo alla sostenibilità, devono necessariamente considerare le numerose – e sempre più capillari – normative settoriali, a livello sia europeo sia nazionale, che compongono specifiche aree del diritto e completano il quadro giuridico ESG.

È quanto accade in materia ambientale con la recente approvazione da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con decreto n. 434 dello scorso 21 dicembre, del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che pone come obiettivo principale quello di fornire un quadro di indirizzo nazionale per l’implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici.

Merita di essere menzionato anche il Regolamento (UE) 2023/956 approvato lo scorso 10 maggio 2023 e che ha istituito il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism – “CBAM”). Il CBAMè volto a imporre un prezzo equo alle emissioni di CO2 generate durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio che fanno ingresso nel territorio dell’Unione Europea. L’introduzione del CBAM è in linea con la graduale eliminazione dell’assegnazione di quote gratuite nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (Emission Trading System – “ETS”) per sostenere la decarbonizzazione dell’industria europea e combattere i cambiamenti climatici. Il Regolamento, fra le altre cose, pone in capo ai soggetti “importatori” l’obbligo di presentare una relazione contenente informazioni sulle importazioni di determinate categorie di merci. La prima relazione CBAM, relativa al periodo transitorio che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024.

Altrettanto rilevanti sono, inoltre, le ricadute sulle società nell’ambito delle attività preliminari alla redazione e conseguente adozione del cd. Modello 231, ovvero al suo aggiornamento. Impattando sull’organizzazione aziendale, i significativi cambiamenti in materia di sostenibilità richiedono alle società di condurre sempre più frequenti e analitiche attività di risk assessment e gap analysis volte a garantire, tanto in ottica di compliance normativa quanto di efficientamento dei processi aziendali, un Modello 231 idoneo a prevenire il rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 da parte dei propri direttori, managers, rappresentanti e dipendenti. Sul punto si consideri inoltre la crescente attenzione posta sui reati ambientali – e in particolare sulle fattispecie di inquinamento e disastro ambientale ai sensi degli artt. 452-bis e 452-quater del codice penale – le cui recenti modifiche a opera del decreto legge 105/2023 (il “Decreto Giustizia”) avranno senz’altro un impatto sulla responsabilità da reato degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

Il nuovo anno sarà foriero inoltre di significative novità legislative interne in ambito lavoristico, per dare attuazione agli obblighi eurounitari: la Direttiva  2021/2041 del 19 ottobre 2022 relativa ai salari minimi richiede infatti agli Stati Membri di adeguare entro il 15 novembre 2024 le proprie procedure per la determinazione e aggiornamento dei salari, uniformandosi a determinati criteri di adeguatezza. È poi in fase avanzata, con il raggiungimento di una intesa politica tra Consiglio e Parlamento Europeo a dicembre 2023, l’iter di approvazione della Platform Workers Directive che introdurrà un innovativo obbligo di disclosure del funzionamento degli algoritmi utilizzati in questo settore.


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