Anche il contratto di locazione di terreni agricoli, stipulato al fine della costruzione di un impianto eolico o fotovoltaico, sconta l’imposta di registro nella misura dello 0,5%.
Questo è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la recente risposta ad interpello n. 299 del 27 aprile 2021, a valle di un quesito posto da una società avente quale oggetto sociale la costruzione e la gestione di parchi eolici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
In particolare, la società istante, in via preliminare alla stipula di un contratto di locazione di durata ultranovennale avente ad oggetto un terreno agricolo destinato alla costruzione di impianti eolici, chiedeva chiarimenti circa il corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro.
Ebbene, l’Amministrazione finanziaria, condividendo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, e richiamando la sua precedente prassi in materia (in particolare, le indicazioni recate dalla Circolare n. 36/E del 2013), ha concluso nel senso dell’applicazione dell’imposta di registro con aliquota dello 0,5% ai sensi dell’art. 5 della Tariffa – Parte Prima – Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (il Testo Unico sull’Imposta di Registro) – secondo cui l’imposta è dovuta nella misura dello 0,5% per i contratti di locazione “di beni immobili quando hanno per oggetti fondi rustici”; ciò sul fondamentale presupposto della sostanziale equivalenza tra fondo rustico, a cui fa riferimento testuale la norma, e terreno agricolo.
Negli altri casi, quindi fuori dalle ipotesi in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto fondi rustici o terreni agricoli assimilati ai sensi di quanto sopra, il contratto di locazione sarà assoggettato ad imposta di registro con aliquota del 2%.
Ne consegue che, al fine di determinare l’aliquota dell’imposta di registro, assume rilevanza centrale la qualificazione urbanistica dell’area oggetto del contratto di locazione.
A tale riguardo, va altresì evidenziato il passaggio
argomentativo dell’Agenzia delle entrate laddove precisa che la costruzione di
un impianto fotovoltaico (ma lo stesso dovrebbe valere anche per l’eolico,
stante il richiamo alla Circolare n. 36/E del 2013, che assimilava i due
settori di attività) non comporta l’automatica riqualificazione del terreno sul
quale sorge in “area fabbricabile”, in quanto gli impianti fotovoltaici (o
eolici) possono essere ubicati anche in aree classificate come zone agricole.
In altre parole, la costruzione di un impianto eolico non determina la conversione
della destinazione urbanistica del fondo, non influendo sul regime impositivo
dell’atto.